IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  dicembre  2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005,
dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria
in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia
di Terni il 16 dicembre 2000;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
  Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3390  in data 4 gennaio 2005, il quale, tra l'altro, ha
differito  fino  al  31 dicembre 2005, il termine per il recupero dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali nonche' delle entrate di
natura   patrimoniale   ed   assimilate   dovute  all'amministrazione
finanziaria e ad enti pubblici anche locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
25 agosto  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 settembre 2004, n. 207, con il quale e' stato disposto
che i versamenti dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che
ha colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria sono effettuati
in  un'unica  soluzione  entro  il  mese  di gennaio  2005,  ovvero a
decorrere  dallo  stesso  mese,  mediante rateizzazione pari a cinque
volte il periodo della sospensione;
  Considerato  che appare opportuno differire anche il termine per il
recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di
sospensione;
  Ritenuto  necessario  assicurare  ogni  azione utile al superamento
della situazione emergenziale in atto nelle regioni Marche ed Umbria,
e   di  facilitare  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita,
disponendo  misure agevolate in favore dei soggetti interessati dagli
eventi calamitosi di cui trattasi;
  Vista  la  nota  del  9 febbraio  2005  dell'Ufficio  legislativo -
finanze  del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la nota
del  28 gennaio  2005  del  Dipartimento per le politiche fiscali del
medesimo Dicastero;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Marche con nota del 9 febbraio
2005 e della regione Umbria con nota del 18 febbraio 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  I  versamenti  dei  tributi  non  eseguiti  per  effetto  delle
sospensioni  disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999,
rispettivamente  dall'art.  2  dell'ordinanza di protezione civile n.
2728  del  1997,  e  dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del
1998,  sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese di gennaio
2006,  ovvero  a  decorrere  dallo  stesso  mese  e senza aggravio di
sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari a cinque
volte il periodo di sospensione.
  2.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  delle  sospensioni  di  cui al comma 1, sono effettuati
entro il mese di gennaio 2006.
  3. I relativi oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui
all'art.  15  della  legge  n.  61/1998  ed  alle  leggi  finanziarie
successive, assegnati ai Commissari delegati Presidenti delle regioni
Marche  ed  Umbria, che provvedono ai relativi versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 marzo 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi